Statuto
Indice
STATUTO della
“FONDAZIONE LA PELUCCA ENTE DEL TERZO SETTORE“
Art. 1: Definizione Sommario
Art. 2: Scopi della Fondazione
Art. 3: Valori sociali e organizzativi della Fondazione
Art. 4: Attività primarie svolte per il perseguimento delle finalità istituzionali
Art. 5: Attività secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali
Art. 6: Patrimonio Entrate della Fondazione per lo svolgimento dell’attività
Art. 8: Organi della Fondazione
Art. 9: Composizione del Consiglio di Amministrazione
Art. 10: Durata del Consiglio di Amministrazione
Art. 11: Competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 12: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 13: Il Presidente della Fondazione
Art. 14: I benefattori
Art. 15: L’assemblea dei benefattori
Art. 16: Attribuzioni dell’assemblea dei benefattori
Art. 17: Organo di Controllo
Art. 18: Revisori legali dei conti
Art. 19: Organismo di Vigilanza
Art. 20: Il Direttore della Fondazione
Art. 21: Regolamento di amministrazione
Art. 22: Bilancio e tenuta della contabilità
Art. 23: Budget
Art. 24: Informativa sull’andamento della gestione
Art. 25: Durata e scioglimento della Fondazione
Art. 26: Clausola di rinvio.
TITOLO I: DENOMINAZIONE E NATURA
ART. 1: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO GIURIDICO FISCALE Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, si costituisce la “FONDAZIONE LA PELUCCA ENTE DEL TERZO SETTORE” o in forma abbreviata “FONDAZIONE LA PELUCCA ETS” con sede in Sesto San Giovanni, via Campanella 8/10.
La Fondazione ha origine dalla trasformazione dell’ IPAB Istituto Geriatrico “La Pelucca” ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nel più vasto genere di quelle disciplinate dal Codice Civile.
La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”.
TITOLO II: SCOPI E MEZZI
ART. 2: SCOPI DELLA FONDAZIONE La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle dispositions contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.
La Fondazione ha come scopo quello di fornire un intervento unitario e globale volto a rispondere ai bisogni di cura della persona fragile con particolare attenzione a quella anziana, mediante la gestione della rete dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, rispondendo prioritariamente ai bisogni specifici del territorio dei Comuni di Sesto San Giovanni e dell’area circostante.
Può fornire altresì servizi a tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale di Regione Lombardia e persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, sesso, religione, nel rispetto delle normative vigenti.
ART 3: VALORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione ispira la propria azione ai valori del rispetto della dignità della persona, della solidarietà sociale, del rispetto delle diversità, della garanzia della parità di opportunità, del riconoscimento del diritto di scelta dell’utenza.
La Fondazione ispira la propria azione operativa ai seguenti principi organizzativi:
Centralità dei bisogni dell’utente,
Ricerca dell’eccellenza,
Valorizzazione delle competenze,
Flessibilità ed efficienza,
Ricerca dell’innovazione nella progettazione dei propri servizi.
Ricerca dell’integrazione delle proprie attività con quelle degli altri attori del sistema.
ART. 4: ATTIVITÀ PRIMARIE SVOLTE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
In particolare:
Erogazione diretta di servizi alla persona anziana, fragile o bisognosa.
Erogazione di servizi alla rete familiare o sociale della persona fragile finalizzati al miglioramento della cura e assistenza alla stessa, tra cui formazione, informazione, supporto, sostegno.
Fornitura di servizi di consulenza e orientamento alla persona fragile e alla sua rete di riferimento per facilitare l’accesso e la fruizione di tutti i servizi e le risorse utili al soddisfacimento dei bisogni di cura.
Organizzazione di attività volte alla sensibilizzazione della popolazione e dei diversi attori economici e sociali sui bisogni di cui agli scopi statutari.
L’attività della Fondazione privilegia l’integrazione delle proprie attività nel sistema sociosanitario e la collaborazione con la rete di istituzioni no profit con finalità omologhe a quelle della Fondazione.
Art. 5: Attività secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale, purché a carattere strumentale e secondario e compatibili con la sua natura di Fondazione e di Ente del Terzo Settore, e nei limiti consentiti dalla legge. La Fondazione, svolge: a titolo esemplificativo e non esaustivo:
organizzazione attività volte alla raccolta di finanziamenti e contributi liberali da destinare alle attività di erogazione di servizi agli utenti.
Amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti al fine di produrre redditi da destinare al finanziamento dei servizi agli utenti;
Assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per l’organizzazione delle proprie attività;
Stipula di convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
Partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima ; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
Promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico;
Svolgimento di attività affidate alla Fondazione da parte di soggetti terzi, siano essi enti pubblici o privati ovvero enti territoriali;
Svolgimento ovvero coordinamento di progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
Svolgimento di ogni altra attività per natura strumentale e secondaria allo svolgimento delle attività primarie di interesse generale o al perseguimento delle attività istituzionali o in quanto integrative delle stesse.
La fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 117/2017. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 6: PATRIMONIO Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all’art. 4 del presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione, rilevato nelle scritture contabili e aggiornato annualmente nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, è composto:
dal fondo di dotazione iniziale costruito dal patrimonio esistente al momento della trasformazione dell’ IPAB, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 68 del 13 ottobre 2003;
dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili ed immobili, beni materiali e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
dal valore dei beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati con vincolo di destinazione all’incremento del Patrimonio;
dalle elargizioni o contributi erogati da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.
ART. 7: ENTRATE DELLA FONDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ L’erogazione dei servizi e l’organizzazione delle attività della Fondazione sono finanziate attraverso:
le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima,
corrispettivi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 5;
proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
le donazioni dei benefattori che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
i contributi attribuiti dallo Stato o da altri enti pubblici senza espressa destinazione al patrimonio;
i contributi dei benefattori e dai terzi in genere.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuo del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
TITOLO III: ORGANI DELLA FONDAZIONE ART. 8: ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: 1) il Consiglio di Amministrazione, 2) il Presidente della Fondazione, 3) l’Assemblea dei benefattori, 4) L’Organo di controllo, 5) I Revisori Legali dei Conti.
È ammessa la possibilità che le riunioni degli organi sociali possano svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano utilizzati mezzi idonei alla ricezione della convocazione, sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno ; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.
ART. 9: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente della Fondazione, di cui 4 (quattro) designati dal Sindaco di Sesto San Giovanni e 3 (tre) designati dall’Assemblea dei benefattori. La designazione da parte del Sindaco di Sesto San Giovanni è intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, escludendo quindi qualsiasi controllo della Fondazione da parte del Comune di Sesto San Giovanni. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente un Vice Presidente. Al Presidente della Fondazione, al Vice Presidente e ai Consiglieri spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell’art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 10 DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che li hanno designati provvedono alla sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio. L’intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto, qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri originariamente designati a inizio mandato. In tale caso il Presidente della Fondazione mantiene temporaneamente la carica e le competenze per la sola ordinaria e urgente amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
ART. 11: COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo programmatico e di verifica della gestione della fondazione. In particolare, provvede a: a) approvare il bilancio di esercizio e il budget annuale ; approvare il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione; b) approvare le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi del numero dei consiglieri totali previsti dallo statuto; c) predisporre ed approvare i programmi fondamentali delle attività della fondazione e verificarne l’attuazione; d) approvare il regolamento di amministrazione della fondazione; e) deliberare sull’accettazione di legati, eredità e lasciti e qualsiasi donazione con destinazione all’incremento del patrimonio, nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; f) nominare l’Organo di controllo e il Revisore dei conti; g) nominare il direttore della fondazione determinandone la natura, la qualifica e la durata del rapporto ; il direttore può partecipare su invito senza diritto di voto alle sedute del Consiglio per la trattazione degli argomenti connessi all’andamento della Fondazione e in generale agli argomenti su cui può fornire informazioni e valutazioni; h) conferire, qualora lo ritenga opportuno, speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e gli eventuali compensi; i) istituire, ove opportuno, comitati scientifici o tecnici, determinandone compiti, attribuzioni e numero di componenti; j) approva il modello organizzativo proposto dal Direttore Generale; k) deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; l) revocare, per gravi e comprovati motivi, componenti degli organi sociali della Fondazione; m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto; n) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017.
ART. 12. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta, motivata e corredata dai punti da trattare nell’ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti, con mezzi idonei ad assicurare l’avvenuta ricezione e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr’ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. L’organo amministrativo nell’avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con modalità telematiche remote o miste (in presenza e remote). Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti ; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l’accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente non-ché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L’assemblea in audioconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente, salvo il caso in cui l’assemblea sia tenuta esclusivamente con modalità telematiche remote, purché siano garantite l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Le votazioni si effettuano per appello nominale. Per la nomina delle cariche interne al Consiglio, le votazioni avranno luogo con voto segreto. Il Consigliere che con riferimento ad una deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla discussione e votazione. I processi verbali delle sedute e delle votazioni sono redatti dal segretario sull’apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.
ART. 13: IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente della Fondazione esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo della fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina e in caso di parità dal più anziano di età.
ART. 14: I BENEFATTORI Le persone fisiche o giuridiche che provvedono con legati, lasciti, donazioni in denaro e oblazioni in favore della Fondazione hanno diritto, su richiesta, di essere iscritti e registrati nell’apposito “Registro dei benefattori”. Il Regolamento di amministrazione stabilisce modalità e forme per l’iscrizione al Registro dei benefattori e la relativa cancellazione. La qualifica di benefattore permane fino a richiesta di cancellazione da parte del soggetto, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte. La perdita della qualifica di benefattore поп comporta l’eliminazione delle sue informazioni dal registro qualora siano da conservare a fini fiscali, civilistici e archivistici. I benefattori persone giuridiche perdono altresì la qualifica di benefattore per le seguenti cause:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I benefattori persone fisiche perdono altresì la qualifica di benefattore a seguito di decesso. In ogni caso perdono la qualifica di benefattore coloro che esprimono condotte manifestamente contrarie ai valori e agli scopi della Fondazione. In questo caso, la perdita della qualifica di benefattore è disposta dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di due terzi e può essere proposta in forma scritta al Presidente della Fondazione su iniziativa del Presidente dell’assemblea dei Benefattori o il Presidente della Fondazione. I benefattori che contribuiscono continuativamente a sostenere la Fondazione acquisiscono lo status di “benefattore attivo”. Il Regolamento di amministrazione stabilisce i requisiti per l’ottenimento e il mantenimento dello status di benefattore attivo.
ART. 15: L’ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI Le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nel Registro dei Benefattori e in possesso dello status di Benefattore Attivo hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Benefattori. Il Regolamento dei Benefattori, proposto dall’Assemblea dei Benefattori e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, disciplina le modalità di funzionamento dell’Assemblea medesima.
ART. 16: ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI Il Presidente della Fondazione trasmette annualmente al Presidente dell’assemblea dei benefattori il bilancio di esercizio. L’Assemblea dei benefattori:
designa tre membri del Consiglio di Amministrazione,
formula pareri consultivi in ordine all’attività della Fondazione,
può esprimere pareri non vincolanti sulle modifiche dello Statuto della Fondazione.
Il Regolamento di amministrazione stabilisce le modalità di scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di sua spettanza.
ART. 17: ORGANO DI CONTROLLO Il Consiglio di amministrazione nomina l’Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale. L’Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti. Il Consiglio può deliberare di affidare all’Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Al componente dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali su determinati affari. Allo stesso può spettare un’indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 18: I REVISORI LEGALI DEI CONTI Al superamento delle soglie previste dall’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina i Revisori dei conti. Essi sono in numero di tre, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo precedente.
I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza limiti di mandato. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e rimane in carica fino alla scadenza naturale del collegio con decorrenza della data di nomina. Ai Revisori dei conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio di ogni anno. Ai Revisori dei conti spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente. Ai Revisori dei conti si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
ART. 19: ORGANISMO DI VIGILANZA È istituito presso la Fondazione un organismo, denominato organismo di Vigilanza, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Il modello di organizzazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 approvato dal Consiglio di amministrazione disciplina il suo funzionamento, composizione, funzioni ed attività. Ai componenti l’organismo di vigilanza spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO VI: AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ART. 20 IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE Il Direttore è deputato alla gestione della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. Il Direttore collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti, per questi ultimi su delega del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore competono inoltre tutti gli altri adempimenti non specificatamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione e quelli previsti dal regolamento di amministrazione.
ART. 21: REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE Il Regolamento di amministrazione disciplina le regole operative del funzionamento della Fondazione e dei suoi organi non disciplinati dallo Statuto. Il Regolamento di amministrazione è predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI: GESTIONE ECONOMICA E BILANCIO ART. 22: BILANCIO E TENUTA DELLA CONTABILITÀ L’esercizio sociale della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all’anno precedente, ai sensi di legge. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all’anno successivo. Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
ART. 23: BUDGET Entro il 28 Febbraio di ciascun esercizio il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il budget gestionale contenente gli obiettivi economico-finanziari dell’esercizio corredato dal relativo programma di attività sottostante. Il budget è redatto con schema omogeneo al bilancio di esercizio e deve essere corredato da informazioni per comprendere il contributo di ciascuna area di attività o servizio della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione approva le linee di azione e le conseguenti previsioni economico-finanziarie o ne chiede la revisione sulla base di specifici indirizzi strategici e operativi condivisi con il Direttore Generale. Tale budget, proposto dal Direttore, non è vincolante e può essere aggiornato e revisionato durante l’esercizio sulla base dell’andamento delle attività e degli eventi interni ed esterni.
ART. 24: INFORMATIVA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE Con periodicità trimestrale il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione. L’informativa deve inoltre essere tempestivamente garantita al Presidente della Fondazione in caso di eventi di particolare rilevanza. Quest’ultimo valuta la necessità di effettuare informative speciali in merito nelle successive sedute del Consiglio di Amministrazione.
ART. 25: DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45 co. 1 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
TITOLO VIII: NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 26: CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge speciali vigenti in materia.
F.to Giuseppe NICOSIA
F.to Notaio Domenico CHIOFALO