Statuto

statuto

Indice

  1. Denominazione e natura
  2. Scopi e mezzi
  3. Organi della Fondazione
  4. Organismi della Fondazione
  5. Amministrazione e gestione
  6. Gestione economica e bilancio
  7. Norme finali e transitorie

TITOLO I – Denominazione e natura

Art. 1 – Definizione

È costituita la Fondazione di diritto privato denominata Istituto Geriatrico La Pelucca onlus con sede in Sesto San Giovanni, via Campanella 8/10. La Fondazione ha origine dalla trasformazione dell’IPAB Istituto Geriatrico “La Pelucca” ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nel più vasto genere di quelle disciplinate dal Codice Civile.

Art. 2 – Inquadramento giuridico fiscale

La Fondazione si qualifica quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

TITOLO II – Scopi e mezzi

Art. 3 – Scopi della Fondazione

La Fondazione ha come scopo quello di fornire un intervento unitario e globale volto a rispondere ai bisogni di cura della persona fragile con particolare attenzione a quella anziana, mediante la gestione della rete dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, rispondendo prioritariamente ai bisogni specifici del territorio dei Comuni di Sesto San Giovanni e dell’area circostante. Può fornire altresì servizi a tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale di Regione Lombardia e persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, sesso, religione, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 4 – Valori sociali e organizzativi della Fondazione

La Fondazione ispira la propria azione ai valori del rispetto della dignità della persona, della solidarietà sociale, del rispetto delle diversità, della garanzia della parità di opportunità, del riconoscimento del diritto di scelta dell’utenza.

La Fondazione ispira la propria azione operativa ai seguenti principi organizzativi:

  1. Centralità dei bisogni dell’utente,
  2. Ricerca dell’eccellenza,
  3. Valorizzazione delle competenze,
  4. Flessibilità ed efficienza,
  5. Ricerca dell’innovazione nella progettazione dei propri servizi.
  6. Ricerca dell’integrazione delle proprie attività con quelle degli altri attori del sistema.

Art. 5 – Attività primarie svolte per il perseguimento delle finalità Istituzionali

La Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari svolge in proprio, per conto di terzi o affidandole a terzi, le seguenti attività primarie direttamente rivolte al soddisfacimento dei bisogni degli utenti:

  1. Erogazione diretta di servizi alla persona anziana, fragile o bisognosa.
  2. Erogazione di servizi alla rete famigliare o sociale della persona fragile finalizzati al miglioramento della cura e assistenza alla stessa, tra cui formazione, supporto, sostegno.
  3. Fornitura di servizi di consulenza e orientamento alla persona fragile a alla sua rete di riferimento per facilitare l’accesso e la fruizione di tutti i servizi e le risorse utili al soddisfacimento dei bisogni di cura.
  4. Organizzazione di attività volte alla informazione e sensibilizzazione della popolazione e dei diversi attori economici e sociali sui bisogni di cui agli scopi statutari.

L’attività della Fondazione privilegia l’integrazione delle proprie attività nel sistema sociosanitario e la collaborazione con la rete di istituzioni no profit con finalità omologhe a quelle della Fondazione.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità Istituzionali

La Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari svolge le seguenti attività strumentali agli stessi:

  1. Organizzazione attività volte alla raccolta di finanziamenti e contributi liberali da destinare alle attività di erogazione di servizi agli utenti.
  2. Amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti al fine di produrre redditi da destinare al finanziamento dei servizi agli utenti;
  3. Assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per l’organizzazione delle proprie attività;
  4. Stipula di convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  5. Partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  6. promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico;
  7. svolgimento di attività affidate alla Fondazione da parte di soggetti terzi, siano essi enti pubblici o privati ovvero enti territoriali;
  8. svolgimento ovvero coordinamento di progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
  9. svolgimento di ogni altra attività per natura accessoria o strumentale allo svolgimento delle attività primarie o al perseguimento delle attività istituzionali o in quanto integrative delle stesse.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, rilevato nelle scritture contabili e aggiornato annualmente nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, è composto:

  1. dal fondo di dotazione iniziale costruito dal patrimonio esistente al momento della trasformazione dell’IPAB, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 68 del 13 ottobre 2003;
  2. dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili ed immobili, beni materiali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
  3. dal valore dei beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati con vincolo di destinazione all’incremento del Patrimonio;
  4. dalle elargizioni o contributi erogati da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.

Art. 8 – Entrate della Fondazione per lo svolgimento dell’attività

L’erogazione dei servizi e l’organizzazione delle attività della Fondazione sono finanziate attraverso:

  1. i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
  2. le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima,
  3. le donazioni dei benefattori che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
  4. disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
  5. i contributi attribuiti dallo Stato o da altri enti pubblici senza espressa destinazione al patrimonio;
  6. i contributi dei benefattori e dai terzi in genere.

TITOLO III – Organi della Fondazione

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione,
  2. il Presidente della Fondazione,
  3. l’Assemblea dei benefattori,
  4. il Collegio dei Revisori dei conti.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni degli Organi sociali possano svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano usati mezzi idonei alla ricezione della convocazione, sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Art. 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente della Fondazione, di cui 4 (quattro) designati dal Sindaco di Sesto San Giovanni e 3 (tre) designati dall’Assemblea dei benefattori.

La designazione da parte del sindaco di Sesto San Giovanni è intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, escludendo quindi qualsiasi controllo della Fondazione da parte del Comune di Sesto San Giovanni.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente un Vice Presidente.

Al Presidente della Fondazione, al Vice Presidente e ai Consiglieri spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da membri designati da persone fisiche o enti pubblici o privati che aderiscono alla Fondazione, ne condividono le finalità e di conseguenza acquisiscono la qualifica di partecipanti; a condizione che:

  1. conferiscano alla Fondazione risorse finanziarie o patrimoniali in misura non inferiore al 4% (quattro per cento) dell’intero patrimonio della fondazione stessa, valutato al momento della domanda di adesione;
  2. vi sia l’assenso del Consiglio di Amministrazione deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei membri.

Art. 12 – Durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio.

Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che li hanno designati provvedono alla sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

L’intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto, qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri originariamente designati a inizio mandato. In tale caso il Presidente della Fondazione mantiene temporaneamente la carica e le competenze per la sola ordinaria e urgente amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo programmatico e di verifica della gestione della fondazione.

In particolare, provvede a:

  1. approvare il bilancio di esercizio e il budget annuale;
  2. approvare le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi del numero dei consiglieri totali previsti dallo statuto;
  3. predisporre ed approvare i programmi fondamentali delle attività della fondazione e verificarne l’attuazione;
  4. approvare il regolamento di amministrazione della fondazione;
  5. deliberare sull’accettazione di legati, eredità e lasciti e qualsiasi donazione con destinazione all’incremento del patrimonio, nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
  6. nominare il direttore della fondazione determinandone la natura, la qualifica e la durata del rapporto; il direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio per la trattazione degli argomenti connessi all’andamento della Fondazione e in generale agli argomenti su cui può fornire informazioni e valutazioni;
  7. conferire, qualora lo ritenga opportuno, speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e gli eventuali compensi;
  8. istituire, ove opportuno, comitati scientifici o tecnici, determinandone compiti, attribuzioni e numero di componenti;
  9. approva il modello organizzativo proposto dal Direttore Generale;
  10. deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
  11. revocare, per gravi e comprovati motivi, componenti degli organi sociali della Fondazione;
  12. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta, motivata e corredata dai punti da trattare nell’ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti, con mezzi idonei ad assicurare l’avvenuta ricezione e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr’ore prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le sedute del Consiglio di amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l’accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L’assemblea in audioconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano per appello nominale.

Per la nomina delle cariche interne al Consiglio, le votazioni avranno luogo con voto segreto.

Il Consigliere che con riferimento ad una deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla discussione e votazione.

I processi verbali delle sedute e delle votazioni sono redatti dal Segretario della seduta sull’apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il compito di Segretario è affidato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e può essere affidato anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione o anche a collaboratori o dipendenti della Fondazione.

Art. 15 – Il Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente della Fondazione esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo della fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina e in caso di parità dal più anziano di età.

Art. 16 – I Benefattori

Le persone fisiche o giuridiche che provvedono con legati, lasciti, donazioni in denaro o in natura e oblazioni in favore della Fondazione hanno diritto, su richiesta, di essere iscritti e registrati nell’apposito “Registro dei benefattori”.

Il Regolamento di amministrazione stabilisce modalità e forme per l’iscrizione al Registro dei benefattori e la relativa cancellazione.

La qualifica di benefattore permane fino a richiesta di cancellazione da parte del soggetto, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte. La perdita della qualifica di benefattore non comporta l’eliminazione delle sue informazioni dal registro qualora siano da conservare a fini fiscali, civilistici o archivistici.

I benefattori persone giuridiche perdono altresì la qualifica di benefattore per le seguenti cause:

  1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  2. apertura di procedure di liquidazione;
  3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I benefattori persone fisiche perdono altresì la qualifica di benefattore a seguito di decesso.

In ogni caso perdono la qualifica di benefattore coloro che esprimono condotte manifestamente contrarie ai valori e agli scopi della Fondazione. In questo caso, la perdita della qualifica di benefattore è disposta dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di due terzi e può essere proposta in forma scritta al Presidente della Fondazione da almeno 10 benefattori o su iniziativa del Presidente dell’assemblea dei Benefattori o il Presidente della Fondazione.

I benefattori che contribuiscono continuativamente a sostenere la Fondazione acquisiscono lo status di benefattore attivo. Il Regolamento di amministrazione stabilisce i requisiti per l’ottenimento e il mantenimento dello status di benefattore attivo.

Art. 17 – L’assemblea dei Benefattori

Le persone, fisiche o giuridiche, iscritte al registro dei benefattori che posseggono lo status di benefattore attivo hanno diritto di partecipare all’assemblea dei benefattori.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione e maggioranza semplice in seconda convocazione.

L’assemblea dei benefattori deve essere convocata dal suo Presidente almeno una volta l’anno entro tre mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio e comunque, entro i termini previsti per la designazione, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente dell’assemblea dei benefattori può convocare l’assemblea dei benefattori di sua iniziativa quando ritiene necessario in relazione all’andamento delle attività della Fondazione e deve farlo su richiesta scritta di almeno un terzo dei benefattori attivi.

L’assemblea dei benefattori può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l’accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L’assemblea in audioconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le votazioni dell’assemblea dei benefattori possono svolgersi anche in forma elettronica e online attraverso strumenti che garantiscano adeguata accessibilità e sicurezza informatica.

Delle riunioni dell’Assemblea dei Benefattori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell’assemblea. I verbali sono conservati presso la Fondazione.

Il Regolamento di amministrazione stabilisce le altre regole operative di convocazione, di funzionamento e di votazione dell’assemblea dei benefattori.

Art. 18 – Attribuzioni dell’assemblea dei Benefattori

Il Presidente della Fondazione trasmette annualmente al Presidente dell’assemblea dei benefattori il bilancio di esercizio.

L’Assemblea dei benefattori:

  1. designa tre membri del Consiglio di Amministrazione,
  2. formula pareri consultivi in ordine all’attività della Fondazione,
  3. esprime pareri obbligatori e non vincolanti sulle modifiche dello Statuto della Fondazione.

Il Regolamento di amministrazione stabilisce le modalità di scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di sua spettanza.

Art. 19 – I revisori dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina i Revisori dei conti.

Essi sono in numero di tre, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza limiti di mandato.

Ai Revisori dei conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Ai Revisori dei conti spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Ai Revisori dei conti si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV – Organismi della Fondazione

Art. 20 – Organismo di Vigilanza

 

È istituito presso la Fondazione un organismo, denominato Organismo di Vigilanza, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Il modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 approvato dal Consiglio di amministrazione disciplina il suo funzionamento, composizione, funzioni ed attività.

Ai componenti l’Organismo di vigilanza spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V – Amministrazione e gestione

Art. 21 – Il Direttore della Fondazione

Il Direttore è deputato alla gestione della fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il Direttore collabora con il Presidente nella direzione della fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti, per questi ultimi su delega del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore competono inoltre tutti gli altri adempimenti non specificatamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione e quelli previsti dal regolamento di amministrazione.

Art. 22 – Regolamento di amministrazione

Il Regolamento di amministrazione disciplina le regole operative del funzionamento della Fondazione e dei suoi organi non disciplinati dallo Statuto.

Il Regolamento di amministrazione è predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI – Gestione economica e bilancio

Art. 23 – Bilancio e tenuta della contabilità

L’esercizio sociale della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dal codice civile e alle leggi speciali in materia.

La Fondazione adotta e redige le scritture contabili in conformità a quanto disposto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione approva, di norma entro il 30 Aprile di ciascun anno, il Bilancio dell’esercizio precedente.

Art. 24 – Budget

Entro il 28 febbraio di ciascun esercizio il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il budget gestionale contenente gli obiettivi economico-finanziari dell’esercizio corredato dal relativo programma di attività sottostante. Il budget è redatto con schema omogeneo al bilancio di esercizio e deve essere corredato da informazioni per comprendere il contributo di ciascuna area di attività o servizio della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione approva le linee di azione e le conseguenti previsioni economico-finanziarie o ne chiede la revisione sulla base di specifici indirizzi strategici e operativi condivisi con il Direttore Generale.

Tale budget, proposto dal Direttore, non è vincolante e può essere aggiornato e revisionato durante l’esercizio sulla base dell’andamento delle attività e degli eventi interni ed esterni.

Art. 25 – Informativa sull’andamento della gestione

Con periodicità trimestrale il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione. L’informativa deve inoltre essere tempestivamente garantita al Presidente della Fondazione in caso di eventi di particolare rilevanza. Quest’ultimo valuta la necessità di effettuare informative speciali in merito nelle successive sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – Divieto di distribuzione di utili

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 27 – Durata e scioglimento della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, indicate dal Consiglio stesso o a favore del Comune di Sesto San Giovanni, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge n. 662 del 1996.

TITOLO VII – Norme finali e transitorie

Art. 28 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge speciali vigenti in materia.