
È costituita la fondazione di diritto privato - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - denominata Istituto Geriatrico "La Pelucca" - ONLUS - con sede in Sesto San Giovanni, via Campanella 8/10. La fondazione ha origine dalla trasformazione dell'IPAB Istituto Geriatrico "La Pelucca" ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003.
La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di quelle disciplinate dal Codice Civile.
La fondazione ha come scopo quello di fornire un intervento unitario e globale volto alla cura della persona anziana, mediante la gestione della rete dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per la popolazione anziana residente prevalentemente a Sesto San Giovanni. Fornirà altresì servizi a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La fondazione sosterrà inoltre situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico.
La fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, sesso, religione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà tra l'altro:
Il patrimonio della fondazione è composto:
Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.
Gli istituti e i privati cittadini che provvedono con legati, lasciti donazioni e oblazioni in favore della fondazione vengono iscritti e registrati sull'apposito "Registro dei benefattori".
Il Regolamento di amministrazione stabilisce modalità e forme per l'iscrizione al Registro stesso, anche in relazione all'entità del lascito, della donazione o dell'oblazione.
I benefattori viventi autori di lasciti, donazioni od oblazioni oppure gli eredi diretti e gli esecutori testamentari dei benefattori deceduti costituiscono l'Assemblea dei benefattori.
L'Assemblea, convocata secondo le modalità stabilite nel Regolamento di amministrazione, delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione e maggioranza semplice in seconda convocazione secondo le norme del Codice Civile.
L'Assemblea dei benefattori formula pareri consultivi in ordine all'attività della fondazione.
L'Assemblea elegge al suo interno tre membri del Consiglio di Amministrazione.
Può altresì esprimere pareri sulle modifiche dello statuto.
Sono organi della fondazione:
1) il Consiglio di Amministrazione
2) il Presidente
3) il Collegio dei Revisori dei Conti
La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri di cui 4 nominati dal Sindaco di Sesto San Giovanni e 3 eletti dall'Assemblea dei benefattori.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 anni.
Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che li hanno nominati o eletti provvedono alla sostituzione.
L'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto, qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da membri designati da persone fisiche o enti pubblici o privati che aderiscono alla fondazione, ne condividono le finalità e di conseguenza acquisiscono la qualifica di partecipanti; a condizione che:
a) conferiscano alla fondazione risorse finanziarie o patrimoniali in misura non inferiore al 4% dell'intero patrimonio della fondazione stessa, valutato al momento della domanda di adesione;
b) vi sia l'assenso del Consiglio di Amministrazione deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei membri.
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo programmatico e di verifica della gestione della fondazione.
In particolare provvede a:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) approvare le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati;
c) predisporre ed approvare i programmi fondamentali delle attività della fondazione e verificarne l'attuazione;
d) approvare il regolamento di amministrazione della fondazione;
e) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
f) nominare il direttore della fondazione, determinandone la natura, la qualifica e la durata del rapporto;
g) conferire, qualora lo ritenga opportuno, speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con la facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
h) istituire, ove opportuno, comitati scientifici o tecnici, determinandone compiti, attribuzioni e numero dei componenti;
i) definire, su proposta del Direttore, la dotazione organica del personale in base alla tipologia e al fabbisogno organizzativo dei servizi, nel rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
j) deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
k) approvare la qualifica di partecipazione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
l) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente della fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo della fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina e in caso di parità dal più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione nomina i Revisori dei conti.
Essi sono in numero di tre. Ai Revisori dei conti spetta la vigilanza sulla gestione della fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza limiti di mandato.
I Revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.
Ai Revisori dei conti spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
Il Direttore è l'organo di gestione della fondazione; è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
Il Direttore collabora con il Presidente nella direzione della fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti.
Al Direttore competono inoltre tutti gli altri adempimenti non specificatamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione o previsti dal regolamento di amministrazione.
Il Regolamento di amministrazione disciplina l'attività della fondazione, in particolare l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale. Il suddetto Regolamento è predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La fondazione istituisce un Ufficio per le relazioni con il pubblico.
L'ufficio ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni accessibili sulla base della Carta dei Servizi che verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione, raccogliere le istanze, suggerimenti nonché tutte le altre attività definite dal Regolamento di amministrazione.
Al termine dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione della fondazione invierà alla Presidenza del Consiglio Comunale, per la discussione in Consiglio, una dettagliata relazione sulle attività della fondazione.
Il Consiglio Comunale potrà inviare alla Presidenza della fondazione proposte e suggerimenti di cui il Consiglio di Amministrazione potrà tener conto.
L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il conto consuntivo.
È fatto divieto alla fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.
La fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
Il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo a favore del Comune di Sesto San Giovanni o di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge n. 662 del 1996.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento a quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.